Lo Statuto

Articolo 1

(Istituzione e denominazione)

Istituita con sede in Roma con atto costitutivo del 2 aprile 1973, la Fondazione Giacomo Matteotti, che si richiama al nome del Martire per confermarne gli ideali di democrazia sociale, già Onlus, assume la denominazione di «Fondazione Giacomo Matteotti ETS». L’acronimo «ETS» rientra pertanto nella ragione sociale della Fondazione e sta per Ente del Terzo Settore, come previsto dall’art. 12, co. 1, del D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 recante il «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (di seguito: «CTS»). La Fondazione ha personalità giuridica, riconosciuta con D.P.R. n. 665 del 9 maggio 1974, pubblicato in G.U. il 19 dicembre 1974.

Articolo 2

(Finalità e attività istituzionali)

La Fondazione, che non ha scopo di lucro ed è apartitica, nel rispetto delle previsioni del CTS assume a proprie finalità ed esercita in via principale, giusta le previsioni dell’art. 5, co. 1 del menzionato Codice, le seguenti attività di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex art. 5, co. 1, lett. d) CTS), ivi compresa la formazione del personale docente della scuola finalizzata all’aggiornamento delle pratiche didattiche e alla promozione della cultura, della partecipazione e della cittadinanza attiva;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (co. 1, lett. f);
  3. formazione universitaria e post-universitaria (co. 1, lett. g);
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (co. 1, lett. h);
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle menzionate attività di interesse generale (co. 1, lett. i);
  6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (co. 1, lett. j);
  7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (co. 1, lett. v);
  8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (co. 1, lett. w).

Persegue inoltre la preservazione e la valorizzazione, soprattutto tra i giovani, della figura di Giacomo Matteotti e del suo lascito ideale e civile.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle menzionate attività d’interesse generale, giusta l’art. 6, co. 1 CTS.

Articolo 3

(Istituzione di comitati e attività di studio ed editoriali)

Per agevolare il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, la Fondazione può istituire Comitati scientifici, di ricerca e di promozione in singoli settori di lavoro. In particolare, la Fondazione incoraggia gli studi e le iniziative che concernono: 1) l’ordinamento costituzionale italiano e l’attività delle istituzioni comunitarie europee e sovranazionali; 2) gli aspetti istituzionali e strutturali dell’economia; 3) il rinnovamento delle strutture scolastiche, sanitarie e urbanistiche; 4) i servizi sociali e culturali; 5) la produzione di programmi audiovisivi destinati alla formazione politica dei cittadini.

Nell’ambito delle proprie finalità la Fondazione può assumere direttamente le relative iniziative, o costituire enti e associazioni, al fine di promuovere: – la partecipazione politica dei cittadini; – la preparazione e l’assistenza dei migranti; – la cooperazione nei vari settori economici; – l’editoria scientifica e popolare. Inoltre la Fondazione promuove la diffusione della cultura anche attraverso attività editoriali e massmediali e la vendita di pubblicazioni e prodotti editoriali tradizionali e multimediali, senza fine di lucro. Gli eventuali utili rivenienti da tali iniziative vanno riversati a favore delle attività proprie nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 4

(Patrimonio e sua destinazione)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la previsione dell’art. 8, co. 1 CTS.

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone: dei redditi del patrimonio di cui al presente articolo; di ogni altra somma di denaro che comunque pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dalle somme inizialmente versate dai «fondatori» come risulta dall’atto costitutivo; b) dalle somme versate da Enti o privati che, ai sensi degli articoli successivi possono essere nominati «benemeriti», «sostenitori» o «aderenti» della Fondazione; c) dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione; d) dai beni immobili e mobili a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione con destinazione al patrimonio; e) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, a incremento del patrimonio; f) dal patrimonio librario raccolto nella Biblioteca e nell’Emeroteca di Istituto; g) dai fondi di archivio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, come impone l’art. 8, co. 2 CTS. Eventuali avanzi di gestione sono utilizzati nel successivo esercizio per l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 5

(Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, co. 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, giusta l’art. 9, co. 1 CTS.

Articolo 6

(Raccolta di fondi)

La Fondazione può svolgere attività di raccolta di fondi e di risorse in genere, finalizzate all’incremento del patrimonio di cui all’art 4, ovvero all’esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale cui all’art. 2 del presente Statuto e in conformità alle disposizioni del CTS.

Possono essere nominati «benemeriti» gli Enti e le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere le cui donazioni al patrimonio della Fondazione raggiungano i 50mila Euro. Possono essere nominati «sostenitori» gli Enti e le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere le cui donazioni al patrimonio della Fondazione superino i 10mila Euro. Possono essere nominati «aderenti» gli Enti e le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere le cui donazioni al patrimonio della Fondazione superino i 5mila Euro. Le nomine previste dal presente articolo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

(Organi di amministrazione)

In base alla disciplina civilistica e alla previsione dell’art. 26, co. 8 CTS, Organi della Fondazione sono: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) il Segretario Generale; d) il Consiglio di Amministrazione; e) il Collegio dei Revisori.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dei suoi componenti. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione; la scelta deve avvenire tra i componenti del Consiglio stesso. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio stesso. Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori è composto di due membri di cui uno nominato dal Ministero dell’Economia (MEF) e uno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dura in carica 4 (quattro) anni. Il mandato di ciascun Revisore è rinnovabile una sola volta, a norma di legge.

Articolo 8

(Presidenza e rappresentanza legale; il Vicepresidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto e ne propone la riforma quando sia necessario, provvede ai rapporti con le Autorità e le istituzioni competenti. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o d’impedimento.

Articolo 9

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale attua le delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Dirige e coordina uffici e il personale dipendente dalla Fondazione stessa; coordina l’attività dei collaboratori.

Articolo 10

(Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori ha compiti di vigilanza del buon andamento amministrativo della Fondazione, controlla periodicamente i libri contabili della Fondazione, opera periodiche verifiche di cassa e trascrive le proprie osservazioni e rilievi in appositi verbali, trasmessi alla competente Autorità di vigilanza (MEF – Ragioneria Generale dello Stato). Ai Revisori spetta un compenso di presenza e di prestazione il cui valore e la cui erogazione sono comunicati alle Amministrazioni di appartenenza. Il Collegio ha funzione di Organo di controllo ai sensi dell’art. 30, co. 1 CTS.

Articolo 11

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri ed è costituito: a) dai fondatori indicati nell’Atto Costitutivo; b) da altri componenti, nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione; c) dai «benemeriti» di cui all’art. 4, co, 3 del presente Statuto, nel numero determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

(Convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vicepresidente.  La sua convocazione deve essere fatta almeno due volte l’anno ai fini dell’approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione di ciascun esercizio, mediante invito scritto contenente la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno da trattare. I verbali delle deliberazioni, da trascriversi in ordine cronologico su apposito Registro, devono essere sottoscritti dal Presidente (o dal Vicepresidente) della Fondazione e dal Segretario della riunione.

Articolo 13

(Poteri e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il perseguimento dello scopo della Fondazione, per l’amministrazione del suo patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle voci annuali del Bilancio fra le diverse attività che attuano lo scopo dell’Ente, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto e pertanto: a) approva i bilanci (art. 13, co. 1 e sgg. CTS); b) delibera i regolamenti; c) nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; d) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, sul conferimento delle qualifiche di «benemerito», «sostenitore» e «aderente»; e) predispone i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di assistenza sociale e tecnica; f) provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione; g) nomina il Segretario Generale e ne determina l’eventuale trattamento economico; h) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o privati, di attività di studio o di sperimentazione, fissandone le condizioni; e delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione; i) delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti le modifiche allo Statuto da sottoporre alle Autorità competenti; l) delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione. I poteri previsti nelle lettere a), d), f) ed l) relativamente alla straordinaria amministrazione non possono in alcun caso essere delegati al Presidente o al Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei membri e le deliberazioni saranno validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, co. 8 CTS.

In materia di conflitto di interessi e di responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione si applicano le previsioni degli artt. 27 e 28 CTS.

Articolo 14

(Durata dell’esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 15

(Controllo delle competenti Autorità)

La Fondazione è soggetta al controllo delle competenti Autorità tutorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Codice Civile, delle previsioni del CTS e delle altre disposizioni di legge.